Una delle questioni oggetto di frequente considerazione, nelle varie analisi/confronti circa il tema della nomina/individuazione del RUP, è relativa al “come” si atteggia la decisione in parola in relazione all’affidamento diretto. Ovvero quando (a volte anche come) si nomina/individua il RUP nel caso dell’affidamento diretto.
L’analisi
La questione (evidentemente mal posta) nasce da una constatazione/certezza secondo cui il responsabile unico del progetto deve essere nominato con la decisione a contrarre: non avendo l’affidamento diretto una decisione a contrarre (ma solo l’atto di affidamento a valle) e neppure atti di avvio del procedimento (affermazione in realtà da rivedere) si ritiene che l’affidamento diretto “viaggi” senza conducente o, al limite, il conducente – visto che nelle procedure contrattuali è sempre presente -, coincida con il dirigente/responsabile del servizio.
Posta la questione è possibile esprimere alcune considerazioni.
L’individuazione del RUP
Non è affatto corretto affermare che il RUP debba essere nominato (?) individuato con la decisione a contrarre. La decisione a contrarre, caso mai, pubblicizza il nome del soggetto incaricato di espletare i compiti del responsabile unico di progetto.
L’assegnazione del compito di avviare un procedimento per giungere ad assegnare l’appalto/il contratto non è altro che la distribuzione di procedimenti/lavoro, pertanto l’individuazione del “conducente” non deve avvenire con un atto amministrativo (qual è la decisione a contrarre) ma, ovviamente, con un ordine di servizio.
È in questo modo che il dirigente/responsabile del servizio esercita le proprie prerogative (ovvero utilizzando i poteri del datore di lavoro privato “portati” nel pubblico impiego).
Non è corretto pertanto assegnare alla decisione a contrarre un compito – pur come accade in tanta prassi – che non ha per diverse ragioni.
In primo luogo, con la decisione a contrarre viene già espressa la scelta della procedura da utilizzare ed ovviamente delle regole essenziali, pertanto e necessariamente il RUP – visto che è chiamato a compiere queste scelte – risulterà già individuato.
Visto il micro contenuto richiamato (in realtà poi il contenuto è più complesso), necessariamente la decisione a contrarre è atto “scritto” e proposta dal RUP al proprio dirigente/responsabile del servizio (qualora questi soggetti non coincidano).
Poi è pur vero che la scrittura della decisione a contrarre può avvenire anche tramite un collaboratore/ausiliario ma sarà sempre il RUP a condividerla con il proprio dirigente/responsabile del servizio.
La decisione a contrarre, quindi, ha altri scopi/fini e presuppone che il RUP sia già stato incaricato visto che ne pubblicizzerà il nome.
Traslando la questione sull’affidamento diretto che, come detto, secondo la ricostruzione degli estensori è sistema (non gara) di assegnazione del contratto senza atto di avvio del procedimento e, se vogliamo, senza la programmazione canonica (a causa degli importi interessati), non può non rilevarsi che dalla programmazione dell’attività contrattuale magari correttamente specificata fin nel documento unico di programmazione (la cui scadenza di approvazione, pur non perentoria, è fissata al 31 luglio dell’anno che precede il nuovo bilancio), o nel piano esecutivo di gestione o in atti specifici di micro programmazione e, in ogni caso, nel bilancio, è abbastanza chiaro che il dirigente/responsabile del servizio ha vari frangenti istruttori in cui può decidere/valutare di assegnare l’incarico (o mantenerlo).
L’ordine di servizio
Come detto strumento corretto per assegnare procedimenti/incarichi è l’atto classico del datore di lavoro con cui si “organizza” il carico lavorativo.
E’ chiaro che nel caso dei procedimenti e procedure di assegnazione dei contratti d’appalto l’ordine non può imporre di seguire un dato sistema di affidamento visto che, come detto, le prerogative/doveri del RUP sono quelle di scegliere i sistemi di affidamento, il criterio di aggiudicazione e la forma del contratto.
In realtà la prerogativa è ben più ampia ed il RUP ha ogni diritto ad esercitarla in autonomia altrimenti non risponderebbe della propria azione amministrativa.
Con la nomina/individuazione, in pratica non si vincola il RUP ad utilizzare una determinata “strada” ma si assegna l’obiettivo/risultato che è quello di giungere – nel caso di specie – ad assegnare il contratto e la prestazione da eseguire secondo le indicazioni codicistiche anche in tema di principio di risultato.
Pertanto, non è possibile immaginare un ordine di servizio “ad utilizzare l’affidamento diretto”: l’ordine di servizio si atteggerà in modo asettico/astratto attingendo anche da tratti della direttiva che, come noto, può essere adattata dal soggetto che la riceve in funzione dell’obiettivo da raggiungere.
La particolarità dell’ordine di servizio o meglio per una analisi generale è che, seppur vero che nell’assegnazione di attività contrattuale – per i confermati poteri anche decisori del RUP -, il responsale unico non può essere condizionato/prevaricato nella sua libertà di azione è altresì vero che poi la decisione a contrarre (atto contenitore che approva gli atti di gara) deve essere firmata dal dirigente/responsabile del servizio.
Prima di giungere, quindi, all’approvazione delle decisioni del RUP si innesta necessariamente un momento di confronto con il dirigente responsabile del servizio.
Ciò porta ad evidenziare che se la decisione a contrarre non è atto del RUP (salvo che non coincida con il dirigente/responsabile del servizio) è altresì vero che gli stessi atti di gara non sono totalmente/esclusivamente atti del RUP ma documenti comunque condivisi.
Il RUP nella decisione di affidamento diretto
Non avendo atto a monte (in realtà non è vero perché la decisione di procedere con affidamento diretto potrebbe essere anticipata con una decisione dirigenziale da pubblicare nella sezione trasparenza dell’ente) è chiaro che il richiamo nella decisione a valle (di affidamento e non a contrarre) avrà più che altro lo scopo di chiarire chi ha fatto che cosa e chi gestirà/presiederà la fase dell’esecuzione.
