Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 725 del 29 gennaio 2026, chiarisce che l’eccezione che consente di agire senza aver partecipato presuppone un vero affidamento diretto, cioè l’assenza totale di una procedura competitiva accessibile al mercato. Se la stazione appaltante ha comunque svolto una selezione comparativa, anche se viziata (termini troppo brevi, errata qualificazione del contratto, pubblicazione impropria), non si è in presenza di affidamento diretto. Tali vizi riguardano la legittimità della procedura espletata e possono essere fatti valere solo da chi ha partecipato, con esclusione della legittimazione ad agire del non partecipante.
