Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2531 del 26 marzo 2026, chiarisce che l’assenza di dichiarazioni formali non previste dalla lex specialis non giustifica l’esclusione o la penalizzazione dell’offerta quando il requisito sostanziale è effettivamente posseduto. Se il disciplinare richiede, ad esempio, qualificazioni tecnologiche da possedere prima della presentazione dell’offerta, ma non ne impone l’espressa dichiarazione a pena di esclusione, la stazione appaltante deve valorizzare la sussistenza concreta del requisito. Un’interpretazione puramente formalistica contrasterebbe con i principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023.
