Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Catania), sez. III, con sentenza n. 3738/2023, ha stabilito che non è possibile ottenere una rimessione in termini da parte della stazione appaltante, allo scopo di soddisfare un requisito indispensabile per l’accesso alla gara (precisamente, il compimento di un sopralluogo obbligatorio), per l’operatore economico che, a causa della sua negligenza e scarsa professionalità, sia stato impossibilitato dal provvedere nei tempi prescritti. Infatti, si legge nella decisione, il principio del risultato (art.1, d.lgs. 36/2023), chiede che per il miglior conseguimento dell’interesse pubblico siano scelti operatori virtuosi «che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento»; così come quello della fiducia (art. 2, d.lgs. 36/2023) postula la serietà, la diligenza e la correttezza reciproca nella condotta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
