Corroborando quanto ormai esplicitamente previsto dal d.lgs. 36/2023 (art.11, co. 2 e 3), il T.a.r. Lombardia, con sentenza n. 2830/2023, occupandosi di una controversia sottoposta all’egida del vecchio Codice dei contratti pubblici del 2016, ha stabilito che la stazione appaltante ha il potere di escludere l’offerente che abbia proposto un contratto collettivo differente da quello suggerito all’interno degli atti di gara, laddove non siano garantiti livelli analoghi nei trattamenti giuridici ed economici. Quanto appena posto in evidenza viene più diffusamente affrontato nel contributo pubblicato in data odierna sulla rivista Appalti e Contratti da Stefano Usai (dal titolo “Offerta con contratto diverso da quello richiesto dalla stazione appaltante e prerogative del RUP’’). Come osservato dall’autore, i giudici amministrativi hanno ritenuto corretta l’esclusione dal momento che, per quanto la libertà di iniziativa (e organizzazione) dell’attività economica abbia radici costituzionali e comunitarie, essa «come ogni diritto di rango costituzionale, (…), (…) incontra un limite estremo ed invalicabile, e cioè l’esigenza di evitare che esso sconfini abusivamente nella lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e nel pregiudizio dei diritti sociali costituzionalmente tutelati (artt. 4, 35 e 36 Cost.)».
