Tar Catania e la domanda risarcitoria dopo l’annullamento d’ufficio

I giudici siciliani, con pronuncia n. 3879 del 21.12.2023, hanno dichiarato inammissibile, per difetto relativo di giurisdizione, il ricorso proposto da una società – operatrice economica per ottenere, dalla stazione appaltante, il risarcimento del danno da violazione di responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.) . La ricorrente, in particolare, si era vista annullare in…

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I giudici siciliani, con pronuncia n. 3879 del 21.12.2023, hanno dichiarato inammissibile, per difetto relativo di giurisdizione, il ricorso proposto da una società – operatrice economica per ottenere, dalla stazione appaltante, il risarcimento del danno da violazione di responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.) . La ricorrente, in particolare, si era vista annullare in autotutela (e in via definitiva) l’esito favorevole della gara e assumeva di aver ricevuto un pregiudizio non tanto per i «costi sostenuti per l’inutile partecipazione» ma, piuttosto, per quelli «sopportati a seguito dell’aggiudicazione disposta in suo favore, ed in vista della stipula del contratto, e che non avrebbe subito se la Stazione appaltante non avesse compiuto le (…) acclarate illegittimità». Sulla questione, il Collegio ha deciso esplicitamente di allinearsi alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale «la richiesta di danno da annullamento di provvedimento favorevole (annullamento non contestato o comunque divenuto definitivo per infruttuoso esperimento di ricorsi giurisdizionali) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo» e non d’interesse legittimo.

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