La decisione n. 2/2024 delibata dal T.a.r. Lecce risulta rilevante per i seguenti due profili: a) ricorda, ancora una volta, che la stazione appaltante ha il potere di rendere chiarimenti sulla lex specialis (nel caso di specie, sul capitolato tecnico) purché non vada a realizzare una modifica o integrazione postuma delle relative disposizioni; b) osserva che l’impiego del principio di “equivalenza’’ serve proprio a scongiurare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto. Quanto a quest’ultimo profilo, si tratterebbe di rispettare la logica del favor partecipationis discendente dalla prospettiva euro – unitaria incentrata sul gioco della concorrenza.
