Nel contributo “Gare, illegittima l’esclusione non adottata dal Rup ma dal suo superiore” (pubblicato su Nt+ Enti locali e Edilizia), Stefano Usai si è interessato alla sentenza del T.a.r. Lazio n. 655/2024. Quest’ultima, nello specifico, ha accolto il ricorso proposto da un operatore economico che, fra i motivi di doglianza, adduceva l’illegittimità dell’esclusione subita (per violazione dell’art. 31, co.3, d.lgs. n.50/2016, applicabile ratione temporis) in ragione del fatto che, il relativo provvedimento, non fosse stato adottato dal Rup (bensì da un suo superiore).
Orbene, come osservato dall’autore, il contenuto della decisione de qua invita a svolgere il seguente rilievo: se con il d.lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza individuava nel Rup una figura titolare di funzioni residuali (sicché, con particolare riguardo al provvedimento di esclusione dalla procedura, era ammissibile che la competenza venisse affidata «in modo specifico, dettagliato» ad un soggetto diverso); con il nuovo Codice (e, segnatamente, con il suo art. 7, lettera d, Allegato I.2), tale opportunità risulterebbe preclusa. Infatti, come si legge nelle battute finali dell’articolo, «l’allegato, (…), non ha la valenza delle pregresse linee guida risultando autentica norma che non ammette deroghe anche a prescindere dal fatto che il responsabile unico di progetto abbia poteri dirigenziali e poteri a valenza esterna».
