Quanto compendiato nel titolo rappresenta, in sostanza, la risposta resa dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni all’interno di un orientamento applicativo del 10 gennaio scorso. Più nel particolare, allo scopo di giustificare il responso, è stato richiamato il dettato di cui all’art. 68, co. 3, CCNL 16.11.2022, ai sensi del quale «nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico». Da esso, infatti, oltre a doversi trarre la possibilità per i dipendenti che lavorano da remoto di operare per turni, andrebbe altresì desunta l’impossibilità di compiere qualsivoglia «distinzione di trattamento giuridico/economico rispetto ai lavoratori in presenza, in relazione alla tipologia di prestazioni da rendere».
