L’Autorità nazionale anticorruzione, nel parere di precontenzioso n. 85 del 20 febbraio 2024, ha osservato che per quanto la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza (sotto il profilo del favor partecipationis alle gare) essa non costituirebbe un precetto inviolabile, né potrebbe comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le stazioni appaltanti durante la redazione degli atti di gara. Piuttosto, avrebbe natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie. Ne discenderebbe, quindi, che il sindacato sulla scelta delle stazioni appaltanti di non suddividere un appalto in lotti andrebbe svolto sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità in quanto manifestazione di discrezionalità tecnica.
