Come posto in evidenza dall’Ufficio di supporto giuridico del MIT (parere n. 2215/2024), l’art. 50, co. 9, d.lgs. n. 36/2023 [1], andrebbe inteso nel senso che la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarebbe necessaria sia per le procedure negoziate, che per gli affidamenti diretti; con la differenza che, per le prime, esso dovrebbe recare altresì indicazione dei soggetti interessati.
[1] «9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.».
