Secondo l’indirizzo fornito dal MIT nel parere n. 2173/2024, nelle procedure sotto soglia comunitaria, la stazione appaltante non chiederebbe il deposito cauzionale provvisorio fatta eccezione per i casi particolari (ex art. 53, co. 1, d.lgs. n. 36/2023). Per quanto concerne invece gli affidamenti sopra soglia, essa avrebbe sempre l’obbligo di dover richiedere il deposito della garanzia provvisoria non potendo, neppure motivandolo, decidere di non richiederlo in analogia alla predetta casistica. Per questa seconda ipotesi, comunque, andrebbe guardato come riferimento la disposizione di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 36/2023.
