Come puntualizzato dall’Ufficio di Supporto Giuridico del MIT (parere n. 2302/2024) per le procedure di affidamento riguardanti opere PNRR, dovrebbe farsi riferimento a quanto da ultimo previsto dall’articolo 14 d.l. 13/2023, come modificato dal milleproroghe (d.l. n. 215/2023), che estende fino al 30 giugno 2024 l’efficacia delle procedure di affidamento semplificate introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76. Pertanto, in tema di affidamenti e contratti PNRR, interverrebbe espressamente una proroga dell’obbligo, per i Comuni non capoluogo, di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori. Tali conclusioni, si porrebbero in linea di continuità con la volontà legislativa di far salva – seppure per un periodo circoscritto – in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni “speciali” e derogatorie introdotte dalla normativa emergenziale (anche) dopo il 1° luglio 2023. In base alla predetta ricostruzione normativa, quindi, le SA destinatarie di finanziamenti PNRR e PNC dovrebbero applicare il nuovo Codice dei contratti e, per quanto applicabili, le previsioni speciali di cui al d.l. 77/2023, e la disciplina del codice dei contratti del 2016 ove espressamente derogata dal decreto-legge 77/2021.
