L’art. 41 co. 14 stabilisce che «nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale». In proposito, è stato chiesto all’Ufficio di Supporto Giuridico del MIT se il riferimento alla “documentazione di gara” dovesse essere interpretato nel senso che l’obbligo per la Stazione Appaltante di indicare i costi della manodopera non opererebbe per gli affidamenti diretti, posto che non presuppongono una gara.
Nel riscontro offerto tramite parere n. 2348/2024, è stato richiamato l’art. 48, co. 4, del nuovo Codice, secondo cui «ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice». Pertanto, tale norma troverebbe applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto espressiva di un principio generale – quale la tutela dei lavoratori – da rispettare sempre e comunque. Tuttavia, sarebbe necessaria la previsione di modalità idonee che tengano conto del fatto che negli affidamenti diretti manchi una procedura di gara.
