La sentenza n. 4426 del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da un Comune affermando che, per quanto il Documento unico di programmazione sia un passaggio essenziale e propedeutico rispetto all’esame e all’approvazione dei documenti di bilancio, dall’attuale assetto del TUEL non sarebbe possibile trarre la conseguenza per la quale, il primo, andrebbe approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella finalizzata all’approvazione dei secondi. La sequenza logica e cronologica tra i due atti, infatti, non significherebbe che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l’approvazione.
