Nella fascia d’importo prevista per gli affidamenti diretti dal “nuovo” Codice si potrebbe appesantire la procedura effettuando una negoziata? Se sì, i “termini delle procedure d’appalto”, in luogo dello “zero” previsto per l’affidamento diretto, dovrebbero ritenersi quelli di cui all’allegato I.3, art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d)?
A tali interrogativi, il MIT ha dato riscontro positivo con il parere n. 2577/2024, sottolineando che 1) la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, dovrebbe ritenersi espressione del principio del favor euro unitario verso le procedure “pro concorrenziali” (tra le quali rientrerebbero le procedure negoziate); 2) rimarrebbe ferma la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto anche alla luce dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti dalla scelta.
