Alla luce del parere MIT n. 2973/2024, il materiale acquisito dalla SA in relazione alle verifiche farebbe parte dei dati da rendere conoscibili e messi in accesso ai sensi del co. 1 dell’art. 36, d.lgs. n. 36/2023, anche per quanto riguarda le informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR). Relativamente alle modalità, occorrerebbe fare riferimento alle soluzioni fornite dalla singola piattaforma digitale utilizzata.
