Il contributo odiernamente pubblicato sulla rivista Nt+ Enti locali e Edilizia intitolato “L’affidamento diretto non è una procedura comparativa ma solo un confronto tra proposte contrattuali’’, commentando la decisione di Tar Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2698/2023, sottolinea che l’istituto di cui all’art.50, co. 1, lettere a e b, d.lgs. n. 36/2023, non assume natura competitiva solo perché, attraverso RDO, vengono acquisite una pluralità di proposte e indicati criteri per la selezione degli operatori. Di conseguenza, ben può accadere, come nel caso oggetto della pronuncia, che l’offerta economica di un operatore, per quanto meno vantaggiosa di quella presentata da un altro concorrente, non impedisca al primo di conseguire comunque l’affidamento. Infatti, quello che realmente conterebbe in ipotesi del genere è che la scelta dell’affidatario venga motivata in termini di rispondenza dell’offerta alle esigenze dell’amministrazione. Peraltro, si osserva nell’articolo, è proprio l’estraneità dell’affidamento diretto alla procedura di gara che non «abilita i soggetti che vengano selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze».
