Tutti principi bellissimi, quelli fissati dai primi articoli della bozza di nuovo codice dei contratti, dei quali, però, non si capisce il destinatario.
Se il legislatore si rivolgesse alle PA e alle imprese, si tratterebbe solo di enunciazioni in forma diversa di acquisizioni da tempo note.
Se il legislatore intendesse parlare alle giurisdizioni, amministrative e contabili, dovrebbe agire, allora, sui codici procedurali e su una diversa definizione:
- dell’autonomia e della discrezionalità, indicando quali ambiti, in quanto coperti dal risultato siano sottratti ad un giudizio di legittimità o mera valutazione contabile;
- delle illegittimità per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere proprie delle procedure di gara;
- delle cause di danno erariale.
Si guardi l’articolo 17, comma 3, dello schema di nuovo codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VI. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso”.
Il superamento dei termini anche di pochi giorni, inficia il “risultato”? E come? Si butta a mare, per caso, un esito frutto di mesi di lavoro, per un ritardo? E i criteri per verificare il rispetto della “buona fede”, laddove l’operatore economico non eccepisca alcunchè rispetto al ritardo, chi li stabilisce, con quale estensione, con che standard?
Purtroppo, gli ottimi principi di risultato, massima tempestività, migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, fiducia, buona fede e tutela dell’affidamento, sono molto scenografici e suggestivi, ma rischiano di essere retorici e totalmente inidonei ad incidere sul contenzioso.
