Il parere di precontenzioso Anac n. 99/2024, si è occupato dei margini di libertà da riconoscere alle stazioni appaltanti durante la definizione della base d’asta. A tal proposito, è stato rilevato che godrebbero di un alto tasso di discrezionalità, sindacabile solo nei casi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti. Tuttavia, la base d’asta, seppure non dovrebbe necessariamente corrispondere al prezzo di mercato, non potrebbe essere arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza. La correttezza della sua determinazione, infatti, rileverebbe ai fini dell’utilizzazione di tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio OEPV. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, la sua formulazione necessiterebbe una adeguata istruttoria. Quanto a quest’ultimo profilo, quindi, non ci si potrebbe limitare a riproporre la base d’asta di una gara precedente, non essendo ragionevole fissare un valore economico senza svolgere un’adeguata istruttoria tesa ad accertare la effettiva rilevanza ed incidenza, su quel valore, dei prezzi dei prodotti da fornire.
