Per quanto i contratti di appalto di opere pubbliche rappresentino fattispecie negoziali, generando quindi una posizione di tendenziale parità tra le parti coinvolte, come chiarito dal TAR Lazio (n. 4788/2024), la Pubblica amministrazione conserverebbe speciali poteri di autotutela di natura pubblicistica tali da giustificare, in deroga alla disciplina di diritto comune, la risoluzione anticipata del contratto, sulla base di una valutazione unilaterale della stessa e soggetta al controllo giurisdizionale in via eventuale e successiva, su iniziativa della controparte. Inoltre, quanto alla possibilità per l’Anac di archiviare una segnalazione finalizzata all’iscrizione nel famigerato casellario, essa dovrebbe ritenersi ammissibile solo allorché sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante nonché in presenza di prove pronte, idonee a dimostrare con immediatezza la non imputabilità dell’inadempimento all’o.e. Diversamente, l’autorità indipendente dovrà inserire la risoluzione nel casellario, dal momento che scarso risulterebbe il suo potere (e margine) di valutazione rispetto a quello di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto nella disponibilità delle stazioni appaltanti.
