Il M.I.T., nella circolare del 20.11.2023, ha sostanzialmente affermato che l’art. 50 d.lgs. 36/2023, alla luce dei principi comunitari, ammetterebbe la scelta della stazione appaltante di ricorrere alla procedura ordinaria (aperta o ristretta) anche per i contratti sotto-soglia.
Mentre, nella sentenza n. 7037 del 19.12.2023 T.a.r. Campania, in direzione apparentemente opposta, si sarebbe evidenziato che l’unico caso in cui i sotto-soglia potrebbero sottoporsi alla medesima sia quello dell’affidamento di lavori aventi importo pari o superiore a 1 milione di euro. Fuori da questi casi, dunque, ci sarebbe spazio solo per il ricorso all’affidamento diretto e alla procedura negoziata.
In realtà, come già osservato nel contributo “Appalti sotto soglia: il Tar Campania sconfessa la circolare 298/2023 del Mit? Ovviamente no” (pubblicato su questo sito e al quale si rimanda il lettore per un approfondimento), benché alcuni abbiano ravvisato nella decisione dei giudici amministrativi un momento di rottura rispetto alla ricostruzione di matrice ministeriale, non sussisterebbe alcun “conflitto” visto che: 1) il Ta.r. non ha menzionato nemmeno la circolare del M.I.T; 2) la questione viene affrontata solo incidentalmente nel corso di un giudizio concernente la disciplina speciale contenuta nel d.l. 76/2020.
