Secondo quanto posto in evidenza dal MIT (parere n. 2672/2024) il subappalto costituirebbe tipico contratto derivato dal contratto principale, cosicché solo l’appaltatore, in quanto soggetto che, attraverso la stipulazione del contratto principale, assume l’obbligo di eseguire le prestazioni dedotte nell’appalto, risulterebbe univocamente legittimato ad affidare a terzi l’esecuzione di altra parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del medesimo contratto di appalto (cfr. art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016). Pertanto, il contratto di subappalto andrebbe sottoscritto tra il consorzio (sottoscrivente il contratto di appalto) e il subappaltatore.
