Fornendo riscontro ad un interrogativo avente ad oggetto l’istituto del subappalto, il parere MIT n. 2845/2024 ha sottolineato che, rispetto alla nozione di contratto ad alta intensità di manodopera, il riferimento sarebbe costituito dall’art. 2, co. 1, lett. e), All. I.1 al Codice, per il quale rientrerebbero nella categoria de qua “i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi”.
