Dopo la stipula non c’è spazio per l’autotutela

La pronuncia n. 5171/2024 del Consiglio di Stato ha posto in evidenza che l’aggiudicazione del contratto, concluderebbe la fase pubblicistica, retta da poteri amministrativi attribuiti alla stazione appaltante per la scelta del miglior contraente nella tutela della concorrenza. Diversamente, quella che inizia con la stipulazione del contratto (e prosegue con l’attuazione del rapporto negoziale) presenterebbe…

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La pronuncia n. 5171/2024 del Consiglio di Stato ha posto in evidenza che l’aggiudicazione del contratto, concluderebbe la fase pubblicistica, retta da poteri amministrativi attribuiti alla stazione appaltante per la scelta del miglior contraente nella tutela della concorrenza. Diversamente, quella che inizia con la stipulazione del contratto (e prosegue con l’attuazione del rapporto negoziale) presenterebbe carattere privatistico, risultando sostenuta dalle norme civilistiche. Pertanto, dopo la stipula del contratto, potrebbero trovare applicazione solo le norme che disciplinano il rapporto su di un piano di pariteticità, ovverossia le norme sul recesso contrattuale, che si porrebbero in rapporto di specialità rispetto all’art. 21 quinques della L. n. 241/1990, prevalendo su tale ultima disposizione. È con questi e altri rilievi che i giudici di Palazzo Spada hanno censurato la decisione amministrativa di adoperare strumenti di autotutela pubblicistica per porre rimedio a questioni afferenti alla fase privatistica del rapporto.

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