Relativamente alla consulenza tecnica di parte nel corso di un giudizio di cui è parte la PA, essa si caratterizzerebbe per una natura altamente fiduciaria della prestazione, nonché per essere incarico ad hoc, ovvero conferito in ragione di un singolo processo giurisdizionale. Pertanto, secondo il parere MIT n. 2572/2024, la fattispecie sarebbe riconducibile all’art. 56, co. 1, lett. h), n. 4, d.lgs. 36/2023, secondo cui le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicherebbero ai “servizi legali prestati da fiduciari”. Tanto premesso, l’incarico di CTP rientrerebbe, allora, tra le prestazioni d’opera intellettuale ex art. 2222 Codice civile.
