Ad avviso dell’Autorità nazionale anticorruzione (parere di precontenzioso n. 148/2024), l’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche – al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge – sarebbe rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione committente. Quindi, anche se le eventuali omissioni dichiarative non determinerebbero alcun automatismo espulsivo, l’esclusione potrebbe essere comminata qualora esse siano reputate rilevanti dalla stazione appaltante. Pertanto, sarebbe corretta l’esclusione disposta a carico del concorrente che non abbia adempiuto nel termine previsto dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 101 del nuovo Codice, a integrare la documentazione mancante e/o sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione.
