Secondo quanto affermato dal MIT nel parere n. 2320/2024, l’art. 50, co. 1, lettera e) del d.lgs. n. 36/2023, sarebbe applicabile solo per importi pari o superiori a 140.000 euro. Per importi sotto tale valore, quindi, troverebbe applicazione la lett. b) del medesimo articolo, eventualmente con consultazione di più operatori economici; in tal caso, inoltre, non opererebbe l’art. 54 del Codice, divenendo possibile la verifica di congruità ove vi siano elementi specifici.
