Occupandosi del cosiddetto “principio di rotazione” (art. 49, d.lgs. n. 36/2023) l’Ufficio di Supporto Giuridico del MIT, con il parere n. 2624/2024, ha chiarito che, ai fini di un’eventuale deroga, dovrebbero ricorrere contestualmente le condizioni prevista dalla norma. Pertanto, per poter reinvitare o individuare come affidatario diretto il contraente uscente, occorrerebbe che ricorrano i casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative nonché l’accurata esecuzione del precedente contratto.
