Secondo quanto espresso nel parere di precontenzioso Anac n. 219/2024, l’art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) del d.lgs. 36/2023, pur apportando alcune modifiche in tema di criteri di aggiudicazione, si porrebbe complessivamente in continuità con quanto previsto, all’art. 95, dal previgente Codice. Pertanto: 1) anche nell’attuale assetto normativo, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti dovrebbero stabilire criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti; 2) si potrebbero prevedere, nel bando di gara, elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, qualora gli stessi consentissero di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità della stessa; 3) si potrebbe ritenere confermata l’impossibilità di prevedere nel bando di gara elementi di valutazione delle offerte tecniche esclusivamente di tipo soggettivo.
