Il principio di equivalenza, come ricordato nella pronuncia 289/2024, non permetterebbe alla Commissione aggiudicatrice di ammettere alla gara offerte aventi soluzioni tecniche irrispettose dei requisiti minimi e dei caratteri essenziali richiesti dalla lex specialis. Quest’ultima, infatti, presenterebbe prescrizioni capaci di impegnare non solo i privati interessati, ma, ancora prima, la stessa amministrazione, che non conserverebbe margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né potrebbe disapplicarle, neppure quando alcune di esse risultino inopportune, incongrue o comunque superate. Ad ogni modo, nel caso concretamente risolto dai giudici, è stato riscontrato il superamento del limite appena menzionato poiché l’applicazione del principio avrebbe interessato un prodotto difforme da quello descritto nella lex specialis, costituente, cioè, un “aliud pro alio”.
