A mezzo del parere n. 2951/2024, il MIT ha precisato i seguenti due aspetti: i) una nuova valutazione delle offerte tecniche, dopo che sia stata effettuata l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, non potrebbe essere compiuta dalla Commissione di gara. L’unica eccezione, invero, dovrebbe ritenersi essere il caso della correzione di errore materiale o di calcolo ovvero di annullamento della prima aggiudicazione. ii) La commissione di gara potrebbe riesaminare e/o rivalutare i giudizi resi sulle offerte tecniche prima che si sia proceduto all’esame delle offerte economiche ma solo a determinate condizioni.
