Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), all’art. 126, co. 2, prevede i cosiddetti “premi di accelerazione” per le ipotesi in cui, negli appalti di lavori, l’ultimazione della prestazione avvenga in tempi anticipati rispetto a quelli previsti a livello contrattuale. Come evidenziato dal Supporto giuridico del MIT nel parere n. 2210/2024, la norma non compierebbe alcuna distinzione tra lavori sopra o sotto la soglia comunitaria, né farebbe distinzioni tra procedure e tra importi. Pertanto, se ne dovrebbe dedurre che: 1) i premi in questione siano utilizzabili per tutti i lavori, sia al di sopra della soglia comunitaria che al di sotto (a prescindere che si tratti di procedure negoziate o affidamenti diretti); 2) trovino applicazione sia per quei lavori la cui verifica della prestazione viene effettuata tramite verbale di collaudo, che per quelli la cui verifica è avvenuta con certificato di regolare esecuzione.
