Il risultato deve orientare il riparto degli incentivi      

Il parere MIT 2282/2024, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ha osservato che l’art. 45 del nuovo Codice non domanderebbe più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto. Si tratterebbe di una semplificazione procedurale introdotta per consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Tuttavia, come ribadito di…

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Il parere MIT 2282/2024, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ha osservato che l’art. 45 del nuovo Codice non domanderebbe più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto. Si tratterebbe di una semplificazione procedurale introdotta per consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Tuttavia, come ribadito di recente dall’Anac, resterebbe ferma la necessità di definire i medesimi mediante un atto a valenza generale. Inoltre, la loro attribuzione dovrebbe avvenire sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva, secondo i riflessi prodotti dal principio del risultato. Sul punto, la stessa relazione al Codice ha specificato che il risultato rappresenterebbe anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative.

Comunque, per una trattazione più diffusa dell’argomento, si invita il lettore a consultare il seguente contributo pubblicato sul portale: https://leautonomie.it/incentivi-funzioni-tecniche-tra-semplificazioni-che-complicano-e-atti-inutili/ .

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