Secondo quanto stabilito nel Codice dei contratti pubblici del 2023, «la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio (…)». E se la stazione appaltante si trovasse in una situazione di grave carenza di personale, tale per cui non potrebbe progettare tramite propri dipendenti? Le sarebbe consentito di ricorrere a professionalità esterne, seguendo le procedure previste nel nuovo Codice? In sostanza, sono questi due gli interrogativi ai quali l’Ufficio di supporto giuridico del MIT ha dato riscontro con il parere 2299/2024. In particolare, secondo l’amministrazione governativa, ricorrendo ad un’analogia, si potrebbe ritenere applicabile la disposizione dettata per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura (ex art. 4, co. 3, Allegato I.2), secondo la quale «il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori (…)». Pertanto, «potendo il RUP svolgere attività di progettazione, potrebbe essere affiancato in tale attività da un supporto (…) esterno, individuato ai sensi di quanto previsto dall’ art. 15 del d.lgs. 36/2023 e dall’art. 2 dell’Allegato I.2 al Codice».
