In una pronuncia recente, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna formulata nel giudizio di merito, per violazione dell’art. 674 Cod. penale, nei confronti di un sindaco di un Comune (unitamente al suo predecessore) e al responsabile dell’area tecnica. Infatti, nella prospettiva dei giudici di legittimità, vista «la risalenza nel tempo del problema, la sua gravità e la sua perduranza» [1], il sindaco, quale figura politicamente ed amministrativamente apicale dell’Ente locale, avrebbe dovuto esercitare un controllo sulle attività autorizzate. Inoltre, si legge nel provvedimento, egli avrebbe dovuto debitamente considerare il dovere (ricadente su di sé) di attivarsi in presenza di situazioni note, non derivanti da contingenti ed eccezionali emergenze tecnico-operative [2], che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente.
[1] Il caso specifico sottoposto al vaglio della Corte interessava i reflui di un depuratore che, a causa di un malfunzionamento del macchinario, inquinavano le acque marine.
[2] Quest’ultime, infatti, ove ricorrano, escluderebbero la sua responsabilità, mantenendo intatta, invece, quella dei dirigenti amministrativi di settore.
