Le indennità contrattuali compensano le particolari responsabilità derivanti dallo svolgimento di attività o dall’assunzione di ruoli a loro volta specifici e peculiari. Sicchè sono a tempo determinato ed il dipendente non può rivendicare alcun diritto alla loro percezione continuativa.
L’ordinanza della Corte di cassazione Sezione 6 14.10.2022, n. 30344 fornisce opportuni chiarimenti sulla natura giuridica delle indennità: “valgono per l’indennità in parola i medesimi principi affermati quanto alle P.O. ed alle P.O.E.R. e, pertanto, da un lato, il conferimento dell’incarico non comporta l’assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del
profilo di inquadramento, dall’altro la voce stipendiale, condizionata dalle scelte organizzative della Pubblica Amministrazione e dalla disponibilità delle risorse, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo
fondamentale ed è sottratta all’applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, invocato dal ricorrente“.
Per fare un esempio, nell’ambito dei servizi tributi del comune, a parità di qualifica, profilo e mansioni, ad un dipendente può non essere attribuita l’indennità per particolari responsabilità invece assegnata al collega, in quanto questo è chiamato ad assicurare la puntualità dell’emissione dei ruoli.
Le indennità di questa natura sono accessorie alla specifica attività lavorativa e al modello organizzativo.
Dipendono, dunque, da scelte:
- di micro organizzazione: il dirigente o il responsabile di servizio stabilisce quali attività si configurino come caratterizzate da peculiari ed individuali responsabilità;
- di gestione del rapporto di lavoro: il dirigente o responsabile di servizio, in applicazione del contratto decentrato, che deve stabilire se e quanto destinare, assegna al dipendente uno specifico incarico di particolari responsabilità in modo formale, così da attivare l’erogazione dell’indennità.
Tale modello si presenta come variabile e transeunte. L’organizzazione può mutare nel tempo, così come l’assegnazione degli incarichi, che sono a termine, è a sua volta mutevole anche a seguito di rotazione.
L’indennità, quindi, non è un elemento proprio del trattamento economico fondamentale, ma solo ed esclusivamente accessorio, come tale, quindi, legato a tutti gli elementi di flessibilità e modificabilità connessi al mutare degli assetti organizzativi e di variazione delle obbligazioni lavorative.
