Il TAR Calabria, nella decisione n. 119/2024, ha offerto una rilevante precisazione in merito all’art. 41, co. 14, d.lgs. n. 36 del 2023. Nello specifico, come osservato dalla Corte, esso racchiuderebbe il riferimento a due distinti e non sovrapponibili concetti: l’“importo posto a base di gara” (nell’individuare il quale la stazione appaltante contemplerebbe anche i c.d. “costi della manodopera”) e l’“importo assoggettato al ribasso” dal quale, invece, i predetti costi andrebbero scorporati. Tale previsione normativa, quindi, vieterebbe che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale “importo posto a base di gara”, siano inclusi in quello assoggettato al ribasso (ossia in quell’importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente) e ciò all’evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori “applicati” nell’esecuzione delle commesse pubbliche.
