L’operatore economico che si sia visto annullare dalla s.a. l’aggiudicazione, non potrebbe proporre ricorso giurisdizionale senza gravare anche la successiva determina con la quale la procedura è stata aggiudicata al secondo classificato. Invero, come posto in evidenza in una decisione recente dei giudici amministrativi campani, «l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe avere l’effetto di caducare in via automatica (e senza un nuovo provvedimento dell’amministrazione) la determina di aggiudicazione e rendere inefficace il contratto di appalto nelle more sottoscritto». Pertanto, il ricorso andrebbe dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
