L’ufficio di supporto giuridico del MIT, tramite parere n. 2393/2024, ha formulato alcuni chiarimenti in merito al tema di cui al titolo della presente breve. Nello specifico, è stato osservato che, nel nuovo Codice, non sarebbe più necessario adottare un regolamento ad hoc per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta, infatti, sarebbe volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Tuttavia, come recentemente evidenziato dall’ANAC nel parere n. 3360/2023, rimarrebbe ferma la necessità che la definizione dei criteri avvenga mediante un atto a valenza generale. Inoltre, l’attribuzione degli incentivi dovrebbe compiersi sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva ed essere orientata al principio del risultato. In tale ultimo senso, deporrebbe chiaramente la relazione al Codice che, commentando l’art. 1, co. 4, lett. b), sottolinea come «il risultato rappresenta anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative». In definitiva, quindi, resterebbe ferma l’esigenza di utilizzare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva.
Nel medesimo parere, poi, è stato altresì affermato che la percentuale del 2% (di cui all’art. 45, co. 2), essendo commisurata non agli importi «a base di gara» ma a quelli «a base delle procedure di affidamento», permetterebbe di ritenere spettanti gli incentivi per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto.
