Incentivi per funzioni tecniche: parola al MIT

L’ufficio di supporto giuridico del MIT, tramite parere n. 2393/2024, ha formulato alcuni chiarimenti in merito al tema di cui al titolo della presente breve. Nello specifico, è stato osservato che, nel nuovo Codice, non sarebbe più necessario adottare un regolamento ad hoc per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale…

Data

Categoria

L’ufficio di supporto giuridico del MIT, tramite parere n. 2393/2024, ha formulato alcuni chiarimenti in merito al tema di cui al titolo della presente breve. Nello specifico, è stato osservato che, nel nuovo Codice, non sarebbe più necessario adottare un regolamento ad hoc per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta, infatti, sarebbe volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Tuttavia, come recentemente evidenziato dall’ANAC nel parere n. 3360/2023, rimarrebbe ferma la necessità che la definizione dei criteri avvenga mediante un atto a valenza generale. Inoltre, l’attribuzione degli incentivi dovrebbe compiersi sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva ed essere orientata al principio del risultato. In tale ultimo senso, deporrebbe chiaramente la relazione al Codice che, commentando l’art. 1, co. 4, lett. b), sottolinea come «il risultato rappresenta anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative». In definitiva, quindi, resterebbe ferma l’esigenza di utilizzare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva.

Nel medesimo parere, poi, è stato altresì affermato che la percentuale del 2% (di cui all’art. 45, co. 2), essendo commisurata non agli importi «a base di gara» ma a quelli «a base delle procedure di affidamento», permetterebbe di ritenere spettanti gli incentivi per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Oscuramento delle offerte: il termine decorre dal ricorso notificato all’aggiudicatario

    Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5343 del 3 luglio 2026, chiarisce che, nel rito speciale sull’accesso ai documenti di gara, il termine di dieci giorni per impugnare l’oscuramento delle offerte altrui non decorre, per l’aggiudicatario, dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’interesse a contestare l’omissatura sorge infatti con la notifica del ricorso principale, che costituisce…

  • Le convenzioni tra enti non possono eludere il Codice degli appalti

    Con delibera n. 219 del 10 giugno 2026, Anac ha chiarito che le convenzioni tra pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzate per aggirare l’applicazione del Codice dei contratti pubblici. L’Autorità ha rilevato che gli accordi esaminati configurano, nella sostanza, appalti di servizi e non autentiche forme di cooperazione istituzionale, in assenza di un interesse comune,…

  • Dichiarazione di equivalenza CCNL non necessaria già con l’offerta

    Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 911 del 26 giugno 2026, chiarisce che l’omessa dichiarazione di equivalenza del CCNL contestualmente all’offerta non comporta l’esclusione, salvo diversa previsione espressa della lex specialis. L’art. 11 del Codice fissa infatti nell’aggiudicazione il termine ultimo per acquisire tale dichiarazione, non nella presentazione delle offerte. Sono inoltre sanabili con…