Con sentenza n. 88/2024, i giudici siciliani si sono occupati di una lite sorta in seguito all’esclusione di un aggiudicatario risultato irrispettoso degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.
Nella decisione, con riguardo al requisito di regolarità fiscale, il Collegio ha precisato due aspetti: 1) in presenza di una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti l’irregolarità contributiva del concorrente, l’esclusione dalla procedura rappresenterebbe un atto dovuto; 2) anche se, come nel caso di specie, si parlasse del mancato pagamento di “sanzioni e interessi’’ e non di “imposte e tasse’’ (soltanto quest’ultime sono menzionate nell’art. 80, co. 4, d.lgs. n.50/2016, applicabile ratione temporis) ciò non osterebbe all’esclusione. Infatti, secondo la Corte, ai fini della valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento agli obblighi contributivi, dovrebbe tenersi conto della somma complessivamente considerata, comprensiva di interessi e sanzioni.
