La polizza prevista dall’art. 117, comma 10, del Codice dei contratti pubblici è obbligatoria anche in caso di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, di lavori di modico valore sotto i 5.000 euro e di interventi non riconducibili alla costruzione di opere, come il rifacimento della segnaletica orizzontale. Lo chiarisce il parere MIT n. 3210/2025, specificando che l’unica eccezione possibile è prevista dal comma 14 dello stesso articolo: l’esonero può essere concesso, previa adeguata motivazione, per operatori economici di comprovata solidità o per particolari forniture e lavorazioni, a condizione che si ottenga un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione.
