La revoca della gara si dispone dietro motivazione

La decisione del TAR Lombardia n. 1747/2024 ha accolto il ricorso proposto da un operatore economico avverso la revoca della procedura di gara disposta dalla stazione appaltante. Il motivo? Quest’ultima, violando le disposizioni della legge n. 241 del 1990, avrebbe adottato un atto caratterizzato dalla totale assenza di motivazione, o meglio da una motivazione assolutamente…

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La decisione del TAR Lombardia n. 1747/2024 ha accolto il ricorso proposto da un operatore economico avverso la revoca della procedura di gara disposta dalla stazione appaltante. Il motivo? Quest’ultima, violando le disposizioni della legge n. 241 del 1990, avrebbe adottato un atto caratterizzato dalla totale assenza di motivazione, o meglio da una motivazione assolutamente apodittica. In altri termini, ci si sarebbe trovati al cospetto di una motivazione assolutamente apparente, limitata al mero richiamo ai presupposti di legge, senza altro addurre. Come osservato dai giudici, non si tratterebbe certo di negare l’esistenza di un potere discrezionale ma, piuttosto, di rammentare che il suo concreto esercizio dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi e delle regole di riferimento per evitare l’adozione di revoche arbitrarie e immotivate.

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