Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, durante la compilazione dei documenti di partecipazione alla gara, il concorrente dovrebbe agire con l’impiego della diligenza e la premura proprie dell’operatore economico professionale. In proposito, con parere precontenzioso n. 84 del 20.02.2024, l’Autorità nazionale anticorruzione ha osservato che il concorrente avrebbe l’obbligo di presentare un’offerta certa, seria, completa e immodificabile, dovendosi attenere all’obbligo di diligenza di cui all’art. 1176 c.c. Nei suoi confronti, infatti, opererebbe il principio di autoresponsabilità, non potendo egli liberamente modificare ex post, per asseriti errori, quanto dichiarato in sede di gara. Quindi, nel caso in cui l’offerente incorra in un errore nella formulazione dell’offerta [1] l’esclusione non sarebbe legata al venir meno del requisito di qualificazione, bensì alla errata compilazione dei documenti di partecipazione, per cui una correzione successiva violerebbe la par condicio fra i concorrenti.
[1] Errore che, nel caso sottoposto all’Authority, concerneva l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e di quelle di esecuzione delle lavorazioni.
