Come posto in evidenza nel parere 2167/2024 dell’Ufficio di supporto giuridico del MIT, la prescrizione codicistica (art. 91, co. 5, d.lgs. n. 36/2023), posta in capo al concorrente, di dover indicare alla stazione appaltante i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza, non sarebbe passibile di deroga. Il predetto obbligo, infatti, si applicherebbe a qualsivoglia tipologia di procedura di gara in quanto – come rilevato dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del previgente Codice – verrebbe in rilievo la finalità di tutela delle condizioni dei lavoratori sotto il duplice profilo dell’adeguatezza del trattamento retributivo, in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni prestate (art. 36 Costituzione) e del rispetto degli obblighi di salvaguardia dell’integrità fisica e della personalità morale sui luoghi di lavoro (art. 2087 c.c.).
