Ad avviso del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere n. 2391/2024), nell’ambito degli affidamenti diretti, non si dovrebbe procedere alla verifica di congruità ex art. 110, in quanto tale disposizione presupporrebbe un previo confronto comparativo fra più offerte, che, negli affidamenti diretti mancherebbe ontologicamente. Inoltre, si precisa che l’art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023 prevederebbe per gli affidamenti sotto-soglia (nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, per lavori e servizi) che la stazione appaltante possa indicare nei documenti di gara l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse [1]. Si precisa, da ultimo, che in caso di indicazione di un costo della manodopera diverso da quello indicato dalla Amministrazione, la s.a. dovrebbe procedere a controllare il costo dichiarato. E, ciò, nell’ottica di una maggiore semplificazione e celerità delle procedure di affidamento diretto.
[1] Sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
