I giudici amministrativi campani, all’interno della decisione n. 65/2024, hanno respinto il ricorso proposto da un proprietario avverso un’ordinanza comunale di demolizione avente ad oggetto un terrapieno/piazzale e un capannone, realizzati in assenza del necessario titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica. Fra i diversi motivi destituiti di fondamento dalla Corte, spicca quello relativo all’avvenuto rilascio, all’esito di un procedimento al quale aveva partecipato anche l’Ente locale, di un’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Ad avviso del proprietario-ricorrente, infatti, l’autorizzazione de qua gli avrebbe fatto maturare un legittimo affidamento circa la liceità dei manufatti realizzati. Tuttavia, come si anticipava, i giudici hanno offerto una prospettiva diametralmente opposta, rilevando l’autonomia e la differenza ontologica tra l’AIA e gli accertamenti in ordine alla conformità edilizia e urbanistica. La prima, invero, costituirebbe “solo” la valutazione dell’impianto produttivo da un punto di vista ambientale, non atteggiandosi a titolo abilitativo edilizio.
