L’anticipazione del prezzo, prevista dall’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, deve essere calcolata sul valore complessivo del contratto e corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’inizio della prestazione. La consegna parziale dei lavori non incide sull’importo dell’anticipazione, che non può essere riproporzionata pro quota. Lo chiarisce il MIT nel parere n. 3200/2025, precisando che solo nei contratti pluriennali l’anticipazione è calcolata sulle prestazioni di ciascuna annualità contabile.
