Il TAR Umbria, con la sentenza n. 147/2025, ha chiarito che gli impegni come l’assunzione di quote di occupazione giovanile e femminile, se previsti dalla lex specialis come condizioni di esecuzione e requisiti di partecipazione, non rientrano tra i criteri premiali dell’offerta tecnica. Di conseguenza, la loro omissione o irregolarità non comporta l’esclusione automatica, ma può essere sanata attraverso soccorso istruttorio, senza che ciò violi il principio di par condicio tra i concorrenti o il principio di autoresponsabilità.
