Nel parere 2192/2023, l’Ufficio di supporto giuridico del Mit ha svolto alcune notazioni in tema di affidamenti diretti (art. 50, lettere a e b del d.lgs. n. 36/2023). Precisamente, l’interrogativo era stato posto per ricevere delucidazioni in merito alla selezione dei soggetti. A tal fine, è stato osservato che il riferimento codicistico alle «documentate pregresse esperienze idonee» piuttosto che a quelle “analoghe”, avrebbe l’obiettivo di ampliare il margine valutativo della s.a. che potrebbero apprezzare attività precedenti dell’operatore economico, anche in ambiti «non strettamente analoghi all’oggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento». Inoltre, rientrerebbe nell’ampia discrezionalità delle stesse la valutazione delle modalità con cui documentare tale bagaglio di esperienze. Infine, non sussisterebbe alcun obbligo di individuare gli operatori economici tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Tale operazione, infatti, si atteggerebbe ad attività “discrezionale”, come desumibile dalla definizione di affidamento diretto di cui all’art. 3, co.1, lett. d, allegato I.1 al Codice («l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice»).
